Cos'e' un protesto?
E' quell'operazione con la quale un titolo cambiario (assegno, cambiale) che prevedeva il pagamento a favore di un creditore in una data specifica certa, e' consegnato dalla banca creditrice ad un notaio od ufficiale giudiziario, il quale si reca presso il domicilio del debitore per chiedere il pagamento del titolo non coperto e, a fronte della mancata riscossione immediata, o in assenza dell'interessato, redige la levata del protesto, rendendo così il titolo esecutivo (al pari, cioè, di un decreto ingiuntivo).
Il debitore deve essere identificato con nome, domicilio, luogo e data di nascita.
Da questa operazione, ne consegue per il protestato di dover subire il precetto e poi il pignoramento, se continuasse a non pagare.
Infatti, l'assegno protestato giunge, attraverso le banche, sino al creditore, che decide se esigere il credito o lasciar decadere questo suo diritto.
Nel frattempo, per il debitore, la cifra e' maggiorata degli interessi maturati, delle spese per il precetto e per l'eventuale processo esecutivo.
Gli ulteriori passaggi:
se la persona protestata non paga, subisce il pignoramento dei mobili (nel caso il creditore vada avanti) e rimane iscritto nel libro dei protesti per 5 anni.
Se dovesse pagare (la cifra maggiorata come sopra indicato) e' in condizione di evitare almeno il pignoramento
Per quanto riguarda l'iscrizione, ci sono differenze se il pagamento avviene o meno entro l'anno.
Che cosa comporta, come avviene e come occorre agire nei confronti dell'iscrizione? E dove avviene?
Il notaio, o il pubblico ufficiale che ha levato il protesto, deve provvedere all'iscrizione su appositi registri.
Nella metà ed alla fine di ogni mese, questi deve consegnare, al Presidente della Camera di Commercio ed al Presidente del Tribunale, l'elenco dei protesti levati nel periodo (sia su carta che su supporto informatico).
La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione dell'elenco, entro 10 gg. dalla ricezione, nonché a tutte le variazioni, anche su indicazione del Tribunale.
Il protestato:
Si può cancellare un protesto?
Qualora il protestato effettui il pagamento del dovuto e delle relative spese prima del pignoramento esecutivo e prima che sia decorso un anno dall'iscrizione, la segnalazione del protesto, secondo le nuove normative, può essere cancellata. Se pagasse invece oltre l'anno, l'iscrizione permarrebbe: potrebbe però ottenere che il pagamento venga segnalato nel Registro. La cancellazione del protesto avviene in automatico decorsi i cinque anni previsti dalla legge. In caso di pagamento entro l'anno, occorre che l'interessato presenti una specifica richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale: contro il diniego alla riabilitazione il debitore può presentare reclamo in Corte d'Appello, entro dieci giorni. Ottenuto il decreto di riabilitazione il protestato fa domanda al Presidente della Camera di Commercio, chiedendo la cancellazione definitiva dagli elenchi. Se l'istanza non fosse accolta entro 20 giorni dalla presentazione, è possibile ricorrere davanti al Giudice di Pace competente nel luogo di residenza del debitore. Ottenuta la cancellazione il protesto è considerato come se non fosse mai avvenuto. L'istanza di cancellazione può essere presentata anche da chi è in grado di dimostrare di essere stato protestato illegittimamente o per errore.
Per ottenere la cancellazione di un protesto dal Registro Informatico è necessario allegare alla domanda uno dei seguenti documenti: