riabilitazioni fallimentari

Cenni normativi

La riabilitazione civile dal fallimento ha le sue basi normative nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. Legge fallimentare) agli articoli da 142 a 145, nonché all'art. 241.
La riabilitazione civile fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento, come ad esempio l'incapacità ad esercitare i diritti politici attivi e passivi, all'esercizio di alcune professioni (agente di cambio, avvocato, commercialista, ragioniere), di uffici pubblici (giudice popolare, ausiliare del giudice, tutore), di cariche di società commerciali (amministratore, sindaco, liquidatore). Infine, la sentenza di riabilitazione civile deve ordinare la cancellazione del richiedente dal pubblico registro dei falliti.

Condizioni

La riabilitazione può essere concessa al fallito che abbia adempiuto ad almeno una delle condizioni di cui all'art. 143 sotto riportate:
• Pagamento integrale di tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese (art. 143, n. 1). Per interessi devono intendersi anche quelli maturati dopo l'inizio della procedura.
• Aver dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento (art. 143, n. 3).
I cinque anni dalla chiusura del fallimento sono il periodo minimo di buona condotta richiesto dalla legge. Pertanto, qualora l'istanza di riabilitazione sia presentata successivamente, la buona condotta del soggetto deve essere valutata con riguardo a tutto il periodo successivo alla chiusura del fallimento.
In caso di fallimenti successivi si ha riguardo alla condotta riferita al periodo successivo alla chiusura dell'ultimo fallimento. E' chiaro che il beneficio non potrebbe essere concesso in caso di riapertura del fallimento.

Competenza

Competente a pronunciare la riabilitazione è il Tribunale del luogo ove è stato dichiarato il fallimento. Nel caso più Tribunali avessero dichiarato il fallimento, sarà competente quello che ha pronunciato l'ultima sentenza

 

 

Documentazione

L'istanza per richiedere la riabilitazione civile, diretta al Tribunale competente, deve essere sottoscritta dal fallito.
All'istanza vanno allegati un certificato della cancelleria attestante la chiusura del fallimento, con indicazione delle modalità e attestazione del pagamento delle spese prenotate a debito (campione fallimentare), certificato dei procedimenti penali pendenti e documentazione da cui risulta il pagamento dei crediti.
La sentenza di riabilitazione, è pubblicata e comunicata ex art. 133 c.p.c. all'istante , al P.M. e agli eventuali opponenti. Essa è anche affissa alla porta esterna del Tribunale. E' soggetta a registrazione a tassa fissa.
Il rigetto della domanda non ne preclude la riproposizione.

Esecuzione

La cancelleria del Tribunale provvede alla cancellazione del soggetto riabilitato dal pubblico registro dei falliti previsto dall'art. 50 L.F. ed a comunicare la sentenza definitiva a diversi uffici:

  • Invia apposito foglio complementare all'ufficio del Casellario presso la Procura della Repubblica del luogo di nascita del riabilitato per l'annotazione sulla scheda redatta e trasmessa, a suo tempo, a seguito della sentenza di fallimento.
  • Provvede alla comunicazione alla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione il riabilitato è nato, per l'annotazione sul registro dei falliti.
  • Comunica la sentenza all'ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio per le conseguenti annotazioni come espressamente previsto dall'art. 142, comma terzo, L.F.
  • Dà notizia della sentenza all'ufficio elettorale del luogo di residenza del fallito perché questi riacquisti l'elettorato attivo e passivo.
  • Trasmette un estratto della sentenza al Consiglio Notarile e all'Archivio Notarile del luogo.

Il Presidente del Consiglio Notarile provvederà a trasmettere copia di detto estratto ai notai del distretto e ai Presidenti degli altri consigli notarili appartenenti alla medesima Corte di Appello per l'inoltro ai rispettivi studi notarili.

Presso ogni studio notarile, infatti, ai sensi dell'art. 56 del regolamento notarile deve essere affisso un elenco con l'indicazione delle persone interdette, inabilitate e dichiarate fallite nel distretto, con indicazione delle date delle sentenze che hanno pronunciato tali dichiarazioni. La trasmissione dell'estratto ha proprio il fine dell'aggiornamento di tali elenchi.

 


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